Clausola penale nel contrato di locazione: non può essere tassata a parte – di Saverio Fossati

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Clausola penale nel contrato di locazione: non può essere tassata a parte – di Saverio Fossati

Niente imposta registro sulla penale che il locatore inserisce nel contratto in caso di violazioni da parte del conduttore. Si tratta di una clausola contrattuale che non implica la tassazione a parte, a differenza della caparra confirmatoria (quando viene utilizzata nelle locazioni). In sostanza, quindi, si paga solo l’imposta di registro proporzionale del 2% sul canone, anche se nel contratto è prevista una pensale economicamente quantificata per inadempimento da parte dell’inquilino.

Questo importante principio, che interviene dopo anni di scontri giudiziari tra agenzia delle Entrate (che pretendeva 200 euro  di imposta fissa) e locatori, è stato affermato da due importanti sentenze della Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con le sentenze 2007/203 e 1690/2023, da poco depositate.

Il dubbio nasceva dal fatto che, dal punto vista del Codice civile, si tratta di due aspetti (la caparra e la penale) diversi e distinti dal contratto principale. Però  il Dpr 131/86 (imposta di registro) parla solo di tassare le caparra confirmatoria, con l’imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% (come stabilito dalla nota all’articolo 10 della Tariffa, parte I allegata al Dpr 131/86), mentre tace sulla presenza di un’eventuale clausola penale. Da qui la pretesa di molti uffici dell’Agenzia di tassarla in misura fissa anche se non esplicitamente prevista (risoluzione 91/E/2004), anzi, in caso fosse scattata, sarebbe stata soggetta all’imposta proporzionale del 3% (al netto dei 200 euro già versati).

La Corte di giustizia tributaria lombarda, però, confermando le decisioni della Commissione tributaria di Varese, ha dato ragione ai proprietari contribuenti, evidenziando che la clausola penale è meramente accessoria nel contratto perché rappresenta una disposizione del tutto dipendente dall’obbligazione principale, senza la quale non esisterebbe del tutto. Quindi, non avendo una vera autonomia contrattuale, non può essere assoggettata in alcun modo all’imposta di registro

 

Penale affitti – notizia

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