Statuto

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(TESTO APPROVATO AL 6° CONGRESSO IN RIMINI - 12, 13, 14 OTTOBRE 2000)

Art.1 – Gli Aderenti.

L’UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – è il Sindacato apartitico operante in ambito nazionale, europeo e internazionale, che associa ed assiste tutti coloro, siano essi anche Società, Enti ed altri soggetti, che senza distinzione di condizioni personali, sociali, d’opinioni, di credo politico ed appartenenza a partiti politici, accettando i principi e le regole del presente Statuto, intendono organizzarsi al fine di vedere tutelata e garantita la proprietà immobiliare ed al fine di vedere favorito l’accesso del risparmio alla proprietà della casa, degli immobili destinati allo svolgimento delle attività lavorative e dei fondi rustici.

L’UPPI, nel raggiungimento dei suoi scopi, pone a base della sua azione e della sua strategia la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa contenuti.

L’UPPI, pertanto, pur riconoscendo giustificati i limiti dell’esercizio del diritto di proprietà, quando essi siano dettati allo scopo di assicurarne la funzione sociale al fine di renderla accessibile a tutti, ritiene il diritto di godimento, da parte del proprietario, prioritario ed intangibile rispetto a quello di qualsiasi altro cittadino.

La denominazione, la sigla ed il marchio UPPI sono di esclusiva proprietà di UPPI Nazionale, che ne concede l’uso alle sedi territoriali e loro delegazioni regolarmente autorizzate e costituite.

Art.2 – Gli Scopi

L’UPPI – ente non commerciale senza fini di lucro – ha lo scopo di:

  • tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell’istituto condominiale;
  • tutelare e rappresentare i proprietari immobiliari quali utenti e consumatori degli immobili e dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, al fine della migliore fruibilità e godibilità degli immobili, del territorio e dell’ambiente;
  • assistere, pertanto, detti proprietari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico, tecnico presso Enti, Sindacati, Organismi ed Uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa sia giudiziaria, sia fiscale-tributaria, sia legale, sia sindacale ovunque siano coinvolti gli interessi della categoria;
  • promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare, della gestione e dell’uso del territorio e dell’ambiente;
  • adoperarsi per conseguire, con ogni opportuna azione presso il governo centrale e periferico e presso gli enti locali, sensibilizzando l’opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, degli immobili dove si svolge la propria attività lavorativa e della proprietà rustica, favorendo la normalizzazione del regime locatizio e di mercato immobiliare, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistente in tal senso;
  • promuovere opportune azioni a difesa del territorio ed a tutela delle esigenze di vivibilità dei centri urbani;
  • stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, in adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri;
  • svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di periodici, ed analoghe iniziative;
  • stipulare ad ogni livello contratti ed accordi anche a carattere vertenziale con altre organizzazioni nell’interesse della categoria rappresentata;
  • promuovere l’accesso del risparmio alla proprietà della casa anche attraverso mezzi di investimento immobiliare e ciò nel rispetto degli articoli 42 e 47 della Costituzione.
Art. 3 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’UPPI è la seguente:

  1. L’UPPI Nazionale.
  2. Il Coordinamento Interregionale.
  3. Il Coordinamento Regionale.
  4. Le sedi Provinciali e Comunali.
Art. 4 – Gli Organi

Sono Organi dell’UPPI Nazionale:

  1. Il Congresso Nazionale.
  2. L’Assemblea Nazionale.
  3. Il Presidente Nazionale.
  4. Il Presidente Nazionale Vicario e il Presidente Onorario.
  5. I Vicepresidenti Nazionali e il Vicepresidente Nazionale Onorario.
  6. Il Comitato di Presidenza
  7. La Direzione Nazionale.
  8. Il Segretario Generale Nazionale.
  9. Il Coordinatore Generale Nazionale.
  10. La Segreteria Nazionale.
  11. Il Tesoriere Nazionale.
  12. I Coordinatori Interregionali.
  13. I Coordinatori Regionali.
  14. Il Comitato Nazionale dei Garanti e il suo Presidente.
  15. Il Collegio Revisori dei Conti.
  16. Il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale dell’UPPI è costituito dai rappresentanti di tutte le sedi Provinciali e Comunali in regola con il versamento delle quote associative alla sede Nazionale. Il Congresso Nazionale dell’UPPI è convocato dal Presidente Nazionale su delibera dell’Assemblea Nazionale o della Direzione Nazionale, che ne fissa il luogo, la data e l’ordine del giorno.

Il Congresso Nazionale Ordinario si tiene ogni tre anni.

Il Congresso Straordinario deve essere convocato dal Presidente Nazionale o dal Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti nell’ipotesi di cui all’art. 16) qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti l’Assemblea Nazionale o i 2/3 delle sedi Provinciali e Comunali che rappresentino oltre la metà degli iscritti in tutta Italia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, d’intesa con la Direzione Nazionale.

Il Congresso Nazionale dell’UPPI è formato:

  1. dal Presidente Nazionale, dal Presidente del Comitato dei Garanti e dagli altri suoi membri oltre a quelli appresso indicati, dal Presidente Nazionale Vicario, dal Presidente Onorario, dai Vicepresidenti Nazionali, dal Segretario Generale Nazionale, dal Coordinatore Generale Nazionale, dai Segretari Nazionali e dal Tesoriere nonché dal Presidente e dal Segretario per ogni sede Provinciale, dal Presidente della sede Comunale e dal Responsabile della delegazione provinciale costituite prima del 31 dicembre dell’anno precedente alla convocazione del Congresso.
  2. Da un delegato fino a 500 aderenti e da un delegato per ogni 250 aderenti successivi o frazione.

Ai fini della determinazione degli aderenti per ogni sede provinciale o comunale si tiene conto della media degli aderenti degli ultimi tre anni precedenti al Congresso per i quali sono state integralmente versate le relative quote alla Tesoreria Nazionale. Ove il periodo di costituzione della sede provinciale o comunale sia inferiore al triennio ai fini del quorum, la media viene calcolata sulla base del periodo di costituzione.

Sono abilitati al voto:

  1. il titolare di più cariche di diritto può esprimere un numero di voti corrispondenti al numero di tali cariche;
  2. il delegato impedito a partecipare potrà rilasciare delega ad altro partecipante;
  3. il delegato partecipante non potrà ricevere più di quattro deleghe purché le medesime siano in ambito regionale.

Il Congresso Nazionale alla sua apertura viene presieduto dal Presidente Nazionale e dopo i lavori della Commissione per la verifica dei poteri, nomina il Presidente del Congresso e successivamente nomina una Commissione elettorale e una Commissione per la stesura della risoluzione conclusiva del Congresso. Tutte le proposte vengono sottoposte alla discussione del Congresso e quindi poste in votazione con voto palese con alzata di mano.

La votazione è segreta quando viene richiesta da almeno 1/3 dei membri del Congresso. Le delibere vengono adottate a maggioranza. Spetta al Congresso Nazionale l’elezione del Presidente Nazionale, del Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti, del Presidente Nazionale Vicario, dei Vicepresidenti Nazionali, del Segretario Generale Nazionale, del Coordinatore Generale Nazionale, del Tesoriere, dei Segretari Nazionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente e dei Coordinatori Interregionali e regionali. Discute e delibera sulle politiche di indirizzo generale dell’UPPI e su tutte le questioni di maggiore importanza per lo sviluppo dell’attività che deve svolgere al fine del raggiungimento dello scopo sociale; delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’UPPI Nazionale.

Per lo scioglimento dell’UPPI Nazionale occorre la convocazione di un Congresso Straordinario che deliberi con le maggioranze previste all’art. 25, primo capoverso del presente Statuto.

Art. 6 – L’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è composta, oltre che dai componenti della Direzione Nazionale, dai Presidenti e dai Segretari delle sedi Provinciali e da un componente designato dalle sole sedi Provinciali ogni 500 iscritti o frazione, dai Presidenti delle sedi Comunali e dai responsabili delle delegazioni provinciali in carica al momento dell’Assemblea – o da loro rappresentanti muniti di delega – purché in regola con il versamento delle quote associative dovute alla sede Nazionale.

È organo che promuove l’elaborazione e l’attuazione della linea politica dell’UPPI.

L’Assemblea Nazionale si riunisce normalmente due volte l’anno e/o ogni qual volta la Direzione Nazionale e/o il Presidente Nazionale e/o la Segreteria Generale ne ravvisino la necessità. Delibera a maggioranza dei presenti all’atto della votazione.

Spettano all’Assemblea Nazionale:

  • La nomina dei coordinatori interregionali e regionali, ove non già nominati dal Congresso;
  • la nomina dei componenti le commissioni di studio o di lavoro;
  • la determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese al Presidente Nazionale, al Presidente del Comitato dei Garanti, al Segretario Generale Nazionale, al Tesoriere e agli altri dirigenti nazionali;
  • l’esame ed approvazione del rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo, di cui al successivo art. 22, approvazione che può avvenire, per gravi motivi, anche oltre i termini stabiliti;
  • la ratifica dei rapporti dei contratti e delle convenzioni a carattere nazionale;
  • la nomina dei rappresentanti dell’UPPI in organismi pubblici a carattere nazionale;
  • la fissazione dell’importo della quota annuale da versare alla Tesoreria nazionale posta a carico di ciascuna sede provinciale o comunale;

I verbali delle riunioni dell’Assemblea Nazionale vengono conservati presso la Segreteria Nazionale e le sue decisioni vengono portate a conoscenza, delle sedi Provinciali e Comunali, attraverso i Coordinatori Regionali o attraverso la Segreteria Nazionale.

È ammesso la partecipazione degli aventi diritto di voto da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video.

Art. 7 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’UPPI ed ha il compito di curare che tutti gli organi assolvano alle funzioni loro demandate. In caso di suo impedimento viene sostituito dal Presidente Nazionale Vicario.

Presiede: l’Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale, dei cui organi è membro di diritto. Adempie a tutte le funzioni che non siano di competenza esclusiva di altri organi.

Il Presidente Nazionale, che dura in carica tre anni e può essere rieletto:

  • mantiene i rapporti con gli organi dello Stato e con le organizzazioni sindacali, economiche, politiche e sociali unitamente e/o disgiuntamente al Presidente Vicario, al Presidente Internazionale, al Presidente del Comitato dei Garanti, al Segretario Generale Nazionale e al Coordinatore Generale Nazionale, al Presidente Onorario; cura che sia predisposta la relazione morale e finanziaria annuale dell’UPPI Nazionale; indice, in caso di ritardo, le riunioni degli organi nazionali;
  • firma diplomi, tessere, mandati di pagamento, atti inerenti l’UPPI Nazionale;
  • esercita, in caso di urgenza, i poteri della Direzione Nazionale, salvo ratifica da parte della Direzione stessa nella sua prima riunione;
  • coordina i Vicepresidenti Nazionali;
  • può costituire nuove sedi Provinciali e proporre l’apertura di sedi Comunali.
Art. 8 – Il Presidente Nazionale Vicario – Il Presidente Onorario

Il Presidente Nazionale Vicario viene eletto dal Congresso e sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sue dimissioni o suo impedimento; il Presidente Nazionale non rieletto dal Congresso assume di diritto la qualifica di Presidente Onorario per il periodo triennale successivo; partecipano entrambi di diritto a tutti gli organi collegiali dell’Associazione e al Comitato di Presidenza.

Art. 9 – I Vicepresidenti Nazionali

I Vicepresidenti Nazionali sono eletti dal Congresso in numero non superiore a cinque. Hanno competenza territoriale o settoriale e svolgono, in tale ambito, tutte le attività loro demandate dal Presidente Nazionale e/o dall’Assemblea Nazionale, e/o dalla Direzione Nazionale. Il Congresso Nazionale può nominare anche un coordinatore tra i Vicepresidenti.

Art. 9 bis – Il Vicepresidente Nazionale Onorario

Il Vicepresidente Nazionale Onorario è eletto dal Congresso tra i soci fondatori o tra i dirigenti nazionali che abbiano fatto parte della Direzione Nazionale per oltre 25 anni, anche non continuativamente.

Ha diritto di partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale, senza però diritto di voto.

Art. 10 – La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai componenti del Comitato Nazionale dei Garanti, dal Presidente Nazionale Vicario, dai Vicepresidenti Nazionali, dal Vicepresidente Nazionale Onorario, dal Segretario Generale Nazionale, dal Presidente Onorario, dal Tesoriere, dal Coordinatore Generale Nazionale, dai Segretari Nazionali, da tutti i Coordinatori Regionali e Interregionali e dai Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni e del Centro Studi Giuridici. È organo collegiale operativo dell’Unione, il cui operato, salvo che per le attività di ordinaria amministrazione, deve essere ratificato dall’Assemblea Nazionale.

Ogni spesa di natura straordinaria deve essere approvata dalla Direzione Nazionale con apposita delibera e con particolare riguardo alla presenza indispensabile del Presidente Nazionale, del Segretario Generale e del Tesoriere Nazionale in forma congiunta.

È competente per disporre il commissariamento delle sedi provinciali inadempienti e nomina il direttore della Rivista Nazionale.

La Direzione Nazionale si riunisce di norma presso la sede nazionale, salvo eventuali necessità per le quali si potrà svolgere in altra sede o da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video.

Art. 10 bis – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha un ruolo consultivo e di indirizzo. Oltre al Presidente Nazionale, fanno parte del Comitato di Presidenza, il Presidente Nazionale Vicario, il Presidente Onorario, il Segretario Generale, il Coordinatore Generale Nazionale e, ove nominato, il Coordinatore dei Vicepresidenti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale.

Art. 11 – Il Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale Nazionale ha la funzione specifica di coordinare i lavori dei componenti la Segreteria Nazionale e quello dei settori e delle Commissioni di lavoro nominati dall’Assemblea Nazionale. Provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e degli altri Organi Nazionali, all’organizzazione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione, compreso l’invio dei verbali agli aventi diritto. Mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, con gli Organi di Governo, con il Parlamento, con i Partiti Politici, con le organizzazioni di settore e con la Stampa; firma tessere, diplomi, unitamente e/o disgiuntamente al Presidente Nazionale e al Tesoriere Nazionale; sottoscrive accordi, contratti congiuntamente e/o disgiuntamente al Presidente Nazionale. Può, in caso di impedimento, delegare i propri poteri ad ogni componente della Segreteria Nazionale.

Viene eletto dal Congresso ed in caso di dimissioni e/o impedimento dell’Assemblea Nazionale.

Art. 12 – Il Coordinatore Generale Nazionale

Il Coordinatore Generale Nazionale, oltre ai compiti specifici conferiti dagli organi di vertice dell’associazione, determina il collegamento tra il Presidente Nazionale, il Segretario Generale Nazionale e la Segreteria Nazionale di cui è membro di diritto. Egli partecipa agli incontri di vertice con gli organismi sindacali, politici ed economici unitamente col Presidente Nazionale e col Segretario Generale.

Art. 13 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale ha il compito di eseguire con funzioni operative le decisioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale. È composta, oltre al Segretario Generale Nazionale e ai membri di diritto, da un minimo di nove Segretari ad un massimo di ventuno eletti dal Congresso. Ai componenti della Segreteria Nazionale possono essere attribuiti precisi incarichi e responsabilità di lavoro.

Art. 13 bis – Decadenza dagli incarichi

I Componenti di tutti gli organi collegiali e delle Commissioni, esclusi i Componenti di diritto, sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dai rispettivi Presidenti o Segretari. L’assenza ingiustificata che si protragga per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.

Art. 14 – Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Congresso e in caso di dimissioni e/o impedimento dall’Assemblea Nazionale. Predispone la gestione e la relazione finanziaria annuale dell’UPPI Nazionale, i rendiconti economici e finanziari e preventivi annuali, l’inventario dei beni e li presenta al Congresso Nazionale e/o all’Assemblea Nazionale per l’approvazione.

Il Tesoriere Nazionale è autorizzato a sollecitare alle sedi provinciali e comunali il pagamento delle quote associative al Nazionale.

È membro di diritto della Segreteria Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale ha altresì facoltà di accedere e/o estinguere, a nome e per conto dell’UPPI, conti correnti postali e/o bancari, versare e prelevare somme presso Banche, Istituti, Uffici Postali, Notai, ecc. nonché quella di rilasciare ricevute, quietanze a Enti, privati, ecc.

Ha anche il compito di studiare e promuovere tutte quelle iniziative atte ad assicurare all’UPPI fonti di finanziamenti diverse dalle entrate ordinarie.

Art. 15 – I Coordinatori Interregionali

I Coordinatori Interregionali sono l’organo di raccordo dei Coordinatori Regionali di cui al successivo articolo 20.

Sono non più di cinque ed hanno competenza territoriale: uno per il nord-ovest, uno per il nord-est, uno per il centro, uno per il sud e le isole. Le regioni che dovranno rapportarsi ad ogni singolo Coordinatore Interregionale saranno specificate nel regolamento d’attuazione del presente Statuto approvato della Direzione Nazionale.

I Coordinatori Interregionali sono membri di diritto della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale. Vengono nominati dall’Assemblea Nazionale ove non abbia già provveduto il Congresso Nazionale.

Art. 16 – Il Comitato Nazionale dei Garanti

Il Comitato Nazionale dei Garanti è un organo straordinario composto da coloro i quali hanno ricoperto le cariche di Presidente Nazionale e Segretario Generale, nonché dal Presidente Nazionale Vicario, dai Vicepresidenti Nazionali e dal Coordinatore Generale in carica.

Viene convocato dal suo Presidente anche su istanza di almeno 1/3 del Comitato ogni qualvolta sia ravvisata la necessità a salvaguardia dell’immagine dell’UPPI e della corretta applicazione delle linee di politica associativa stabilita dal Congresso Nazionale. Decide a maggioranza degli aventi diritto.

Il Comitato Nazionale dei Garanti nelle suddette ipotesi può avocare a sé le funzioni del Presidente Nazionale e/o del Segretario Generale, convocando immediatamente il Congresso Nazionale su propria conforme delibera.

Art. 17 – Il Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti

Il Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti viene eletto dal Congresso Nazionale tra coloro che hanno già ricoperto le massime cariche Nazionali. In caso di suo impedimento o di dimissioni viene sostituito dal Presidente Nazionale uscente ovvero dal più anziano dei componenti il Comitato.

Esegue le decisioni del Comitato Nazionale dei Garanti. Egli mantiene, in via ordinaria, d’intesa con il Presidente Nazionale, diretti rapporti ai più alti livelli con organi e organismi nell’ambito nazionale.

È membro di diritto di tutti gli organi Collegiali Nazionali dell’UPPI tranne dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi, che vengono eletti dal Congresso Nazionale unitamente a due membri supplenti. In caso di eventuale loro sostituzione, per dimissioni od impedimento, provvede l’Assemblea Nazionale alla surrogazione.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Congresso Nazionale o dall’Assemblea Nazionale in caso di eventuale sostituzione, per dimissioni o impedimento.

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo e finanziario.

Il Collegio dei Revisori almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa del Sindacato. Verifica i rendiconti consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

Su richiesta del Tesoriere Nazionale i Revisori dei Conti, anche con un solo dei componenti, compiono ispezioni e controlli sul registro degli iscritti delle UPPI Provinciali, che sono obbligate a consentirle con esclusivo riferimento alla consistenza ed alla regolarità dei versamenti delle quote nazionali; di ciascuna ispezione dovrà essere redatto un verbale, da trasmettersi al Tesoriere. Qualora vengano rilevate irregolarità nel versamento delle quote nazionali, sulla base del verbale dei Revisori dei Conti, il Tesoriere ha l’obbligo di riferirne alla Direzione Nazionale per i provvedimenti del caso.

I membri non hanno diritto di voto al Congresso Nazionale, ma partecipano con voto consultivo alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Congresso e composto da cinque membri effettivi e due supplenti e dura in carica fino al rinnovo delle cariche nazionali.

Il Presidente è eletto direttamente dal Congresso e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

È validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno del Sindacato.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.

Ogni questione inerente le violazioni, l’interpretazione e l’attuazione del presente Statuto ed ogni conflitto insorgente tra Dirigenti e tra Dirigenti e l’UPPI dev’essere sottoposta in via esclusiva al giudizio del Collegio dei Probiviri, il quale decide in prima istanza. Il Collegio decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri Provinciali.

Ogni decisione dovrà avvenire, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio. Per le controversie interne all’Associazione, il loro lodo arbitrale è inappellabile.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Contro le decisioni assunte in prima istanza è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale con l’astensione dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

Art. 20 – Il Coordinamento Regionale

È istituito in ogni Regione un Coordinamento regionale con la funzione di coordinare le attività e le iniziative delle sedi Provinciali e Comunali.

Fanno parte del Coordinamento Regionale: i Presidenti e i Segretari, o loro sostituti, delle sedi Provinciali e Comunali costituite e durano in carica fino al rinnovo delle cariche nazionali.

I Coordinatori regionali delle regioni a statuto speciale e delle regioni a statuto ordinario vengono nominati dall’Assemblea Nazionale ove non abbia già provveduto il Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni o di impossibilità a svolgere le proprie funzioni, i Coordinatori regionali potranno essere sostituiti con nomina dell’Assemblea Nazionale.

I Coordinatori Regionali hanno l’obbligo di relazionare semestralmente al Presidente Nazionale, al Segretario Generale e ai Coordinatori interregionali sulle attività intraprese nel proprio territorio.

Art. 20 bis – Sedi Provinciali e sedi Comunali

Le sedi Provinciali possono essere costituite, tramite autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente Nazionale, d’intesa con il Segretario Generale.

Le sedi Comunali, ove non siano istituite delegazioni provinciali ai sensi dell’art. 20 quater e comunque ove il numero degli abitanti comunali sia superiore a quarantacinquemila e a cinquanta chilometri di distanza dal capoluogo provinciale, salvo deroga motivata, possono essere costituite tramite autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente Nazionale, d’intesa unanime con il Segretario Generale, il Coordinatore Nazionale e il Presidente Provinciale, fatte salve le sedi Comunali già esistenti e operative al momento dell’approvazione del presente Statuto.

Le sedi Provinciali e Comunali devono in ogni caso:

  • accettare ed osservare lo Statuto Nazionale;
  • adempiere alle obbligazioni derivanti dalla adesione alla federazione;
  • dotare la sede di uno Statuto;
  • versare le quote associative alla Tesoreria Nazionale.

Le sedi Provinciali e Comunali non possono materialmente identificarsi con studi professionali o altre attività e devono dotarsi di un codice fiscale e di un conto corrente autonomo e di linea telefonica autonoma. Le Sedi Provinciali e le sedi Comunali sono dotate di completa autonomia patrimoniale e delle loro obbligazioni sono completamente esonerati da ogni responsabilità patrimoniale tutti gli organi nazionali.

Il Presidente Nazionale e il Segretario Generale Nazionale e gli altri membri della Direzione Nazionale non rispondono né direttamente né indirettamente delle obbligazioni, degli atti, delle omissioni o delle responsabilità civili, amministrative, tributarie e penali poste in essere dalle sedi Provinciali e Comunali e/o dai loro rappresentanti. Allo stesso modo il Presidente e il Segretario e gli altri membri del consiglio direttivo della sede Provinciale non rispondono né direttamente né indirettamente delle obbligazioni, degli atti, delle omissioni o delle responsabilità civili, amministrative, tributarie e penali poste in essere dalle sedi Comunali.

L’operatività delle sedi Comunali è limitata soltanto all’ambito territoriale del comune stesso in particolare per quanto concerne il rilascio delle attestazioni di rispondenza.

Diretti responsabili nei confronti del Nazionale sono le persone del Presidente, del Segretario e del Tesoriere delle sedi Provinciali o Comunali.

I Presidenti ed i Segretari Provinciali mantengono congiuntamente e/o disgiuntamente tutti i rapporti con gli Organi dell’Amministrazione pubblica locale, con le corrispondenti Organizzazioni Sindacali della Proprietà e dell’Inquilinato, con le Rappresentanze economiche e sociali e sottoscrivono i contratti di locazione di cui alla Legge 431/98.

Ogni sede provinciale o Comunale deve essere dotata di un proprio Statuto in armonia con quello Nazionale ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 4/12/97, n. 460.

È fatto assoluto divieto alle sedi Provinciali e Comunali di effettuare compensazioni tra le quote dovute alla Tesoreria Nazionale ed eventuali spese sostenute dal Provinciale o dal Comunale salvo che trattasi di costi sostenuti per conto degli organi e nell’interesse dell’UPPI Nazionale.

I rimborsi riconosciuti dalla Direzione Nazionale saranno fatti dalla Tesoreria Nazionale a favore del Provinciale o del Comunale solo dopo il regolare pagamento delle quote dovute.

In caso di chiusura o di commissariamento di una sede Provinciale o Comunale, il Presidente sarà tenuto, senza indugio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del commissariamento, a trasmettere alla Segreteria Nazionale, l’elenco aggiornato dei soci.

Art. 20 ter – Provvedimenti disciplinari per le Sedi Provinciali o Comunali inadempienti

In caso di conclamata inadempienza da parte di una Sede Provinciale o Comunale e di reiterato mancato rispetto del presente Statuto Nazionale e del grave ritardo od omissione nel pagamento delle quote alla Tesoreria Nazionale, la Direzione Nazionale, sentiti il Presidente Nazionale, sentito l’interessato, il Segretario Generale Nazionale, potrà disporre provvedimenti disciplinari a carico della Sede Provinciale o Comunale inadempiente, che, a seconda del caso e della gravità specifiche, consisteranno in:

  • diffida;
  • avvertimento;
  • commissariamento della Sede Provinciale o Comunale.
Art. 20 quater – Le Delegazioni provinciali

Il Presidente provinciale può costituire una o più delegazioni provinciali sul proprio territorio e nominare un delegato a rappresentare la sede provinciale purché costituita da non meno di 20 iscritti.

Tale delegazione con mandato soggetto a revoca, avrà autonomia gestionale e il delegato assume le responsabilità in analogia con i compiti e i doveri propri delle Sedi provinciali.

Il delegato provinciale avrà l’onere di trasmettere alla Tesoreria nazionale la quota pertinente al tesseramento della delegazione e gli iscritti saranno recepiti in elenchi della delegazione secondo le quote di iscrizione in armonia con quelle della sede provinciale senza obbligo di trasmissione di quote alla sede provinciale salvo diverse intese.

Le quote trasmesse alla Tesoreria Nazionale saranno sommate a quelle della Provinciale delegante ai soli fini del quorum di rappresentanza nel Congresso Nazionale.

Il delegato e gli iscritti delle Delegazioni come sopra costituite non partecipano alle Assemblee delle Sedi provinciali di riferimento e agli organi della sede provinciale, salvo accordi con il Presidente Provinciale.

Il Presidente della sede Provinciale è responsabile nei confronti dell’UPPI Nazionale per l’operato svolto dalla delegazione provinciale e deve comunicare alla Segreteria Nazionale la sua costituzione e la sua cessazione, nonché le generalità del delegato.

L’operatività delle delegazioni è limitata soltanto all’ambito territoriale della delegazione in particolare per quanto concerne il rilascio delle attestazioni di rispondenza.

Art. 20 quinquies – UPPI International

È costituita la Sezione Europea e Internazionale, denominata UPPI International “Nerio Marino”, con il compito di sviluppare e consolidare i rapporti con organizzazioni analoghe, istituzioni, autorità ed enti operanti in ambito europeo e internazionale.

La Sezione persegue le seguenti finalità:

  1. a) promuovere la tutela della proprietà privata immobiliare nelle sedi europee e internazionali, contribuendo alla definizione di posizioni comuni e alla rappresentanza degli interessi degli associati oltre i confini nazionali;
  2. b) aderire, previa autorizzazione della Direzione Nazionale, a federazioni e reti internazionali operanti nel settore della proprietà privata, nonché aprire rappresentanze o punti di contatto all’estero;
  3. c) partecipare a programmi, bandi e iniziative promossi dall’Unione Europea e da organismi internazionali, anche al fine di accedere a finanziamenti e opportunità di cooperazione istituzionale;
  4. d) promuovere l’analisi, lo studio e la diffusione di buone pratiche (best practices), intese e documenti di posizione (position papers) sulle tematiche internazionali relative al diritto di proprietà, al mercato immobiliare e alle politiche abitative;
  5. e) favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione con associazioni omologhe europee e internazionali, anche attraverso la partecipazione a convegni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro dedicati;
  6. f) fornire assistenza ai piccoli proprietari residenti o emigrati all’estero titolari di immobili in Italia, nonché ai proprietari di nazionalità straniera con beni nel territorio nazionale, anche con riguardo all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e delle norme di collegamento in materia immobiliare, successoria e fiscale.

Le modalità organizzative, operative, responsabilità e rappresentatività della Sezione sono disciplinate da apposito Regolamento interno, approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 21 – I Soci Onorari

L’Assemblea Nazionale può nominare, al di fuori del suo seno, uno o più soci d’onore scelti tra Enti Pubblici o Privati e Personalità del mondo politico, culturale e industriale interessati alle finalità dell’UPPI o che abbiano elargito oblazioni volontarie di particolare entità a favore dell’UPPI.

Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto

Ogni esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico finanziario dovrà essere presentato entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio all’Assemblea Nazionale, a cura del Tesoriere o di un suo delegato, unitamente all’inventario del patrimonio regolarmente aggiornato; è in ogni caso vietata la distribuzione di eventuali avanzi attivi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico e finanziaria del Sindacato.

Le uscite del Sindacato devono essere esaurientemente documentate tramite fatture e/o documenti equipollenti e devono essere inerenti agli scopi istituzionali. Per il rimborso a piè di lista delle spese occorrerà utilizzare la documentazione appositamente predisposta dalla Tesoreria. L’Assemblea determina gli eventuali limiti degli stessi.

Art. 23 – Il Patrimonio e le Entrate

Il Patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni, vengono in possesso dell’UPPI Nazionale. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Sindacato.

Le Entrate dell’UPPI Nazionale sono costituite da:

  • l’ammontare dei contributi versati dalle sedi provinciali e comunali determinati in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
  • quote associative e/o contributi di simpatizzanti e sostenitori;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Fondazioni, di Istituzioni pubbliche nazionali o europee finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o di specifici progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
Art. 24 – La Responsabilità

Ogni organo Nazionale risponde esclusivamente per il periodo in cui è rimasto in carica. In ogni caso, i nuovi organi non possono essere chiamati a rispondere di eventuali irregolarità commesse dagli organi precedenti, decorrendo la loro responsabilità dal momento dell’effettiva nomina.

In caso di dimissioni i dirigenti nazionali e/o i presidenti provinciali saranno tenuti, per un periodo successivo di tre anni, a non assumere incarichi analoghi in altri Sindacati o associazioni a tutela della proprietà immobiliare.

Art. 25 – Lo Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’UPPI Nazionale viene deciso dal Congresso Straordinario con il voto favorevole dei 4/5 delle sedi provinciali che rappresentino almeno i 4/5 della media delle quote sociali versate nell’ultimo triennio all’UPPI Nazionale.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Sindacato, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altro Sindacato o associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 26 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è né rivalutabile, né frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio e ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 27 – Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale del Sindacato. Pertanto, ogni Presidente Provinciale o comunale nominato successivamente alla data di entrata in vigore è tenuto a sottoscriverlo per presa visione e a trasmetterlo alla Segreteria Nazionale.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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