Non è colpa del locatore se mancano i permessi e la pizzeria non può aprire. Di Saverio Fossati
La Cassazione ha dato ragione ai proprietari che avevano affittato un locale per aprire una pizzeria senza che ci fossero tutti i requisiti potenzialmente necessari. In sostanza, dicevano i conduttori che chiedevano l’annullamento del contratto, era “emerso che l’impianto fognario non era idoneo al fine di ottenere «l’autorizzazione in fogna» da parte degli enti competenti e, quindi, che l’immobile non era realmente comprensivo di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell’attività di ristorante e pizzeria come, invece, contrattualmente garantito dai locatori.”
Ma già la Corte d’appello di Napoli (sentenza 5683/2019) aveva respinto la richiesta, affermando a chiare lettere che “alla luce della clausola contrattuale n. 7, da considerarsi non di mero stile, con cui la conduttrice aveva dichiarato «di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato», nessun dubbio può nutrirsi sulla rinuncia a far valere vizi inerenti all’impianto fognario, presenti secondo la stessa prospettazione dell’appellata fin dall’inizio della locazione; ─ avendo accettato la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, ella non può chiedere, pertanto, la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, né avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 cod. civ.”.
In sostanza, il locatore non si era affatto assunto alcun obbligo circa la destinazione d’uso dei locali e anzi aveva fatto ben specificare al conduttore che i locali erano stati visitati e trovati in buono stato e adatti all’uso, quindi la Cassazione (ordinanza 19388 del 23 luglio 2023) ha dato pienamente ragione ai locatori, richiamando la giurisprudenza precedente, ed evidenziando che era stato escluso che si trattasse di vizi occulti e che proprio nella dichiarazione di cui all’articolo 7 del contratto era contenuta la rinuncia del locatore a far valere eventuali vizi all’impianto fognario. E questa esclusione di responsabilità da parte dei locatori, per la Cassazione, esclude anche il risarcimento per i danni subiti (tra i quali l’investimento per la ristrutturazione – inutile – dei locali, che il Tribunale di Napoli aveva fissato in primo grado a 30mila euro).
