Circolare riassuntiva della legge di stabilita 2014,con cenni sulle principali novita' fiscali della l. 27/12/2013 n 147

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Circolare riassuntiva della legge di stabilita 2014,con cenni sulle principali novita' fiscali della l. 27/12/2013 n 147

1. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI TERRENI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE
Le persone fisiche che alla data del I gennaio 2014 possiedono partecipazioni in società non quotate e/o terreni (agricoli e/o edificabili) possono rivalutare detti beni sulla base di una perizia redatta da un professionista abilitato e dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è pari al 2% del valore espresso nella perizia per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e al 4% del valore espresso nella perizia per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e dei terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione entro il 30/06/2014 ovvero in tre rate di pari importo con scadenza 30/06/2014, 30/06/2015 e 30/06/2016.
Sulle rate successive alla prima maturano interessi nella misura del 3% annuo. La perizia deve essere giurata entro il 30 giugno 2014.
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LEASING
Imposte dirette
1 canoni di locazione finanziaria relativi ai beni strumentali derivanti dai contratti stipulati a decorrere dal I gennaio 2014 sono deducibili subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
Per le imprese utilizzatrici
– Imputazione dei canoni nel conto economico (condizione non modificata):
– Durata del contratto relativo ai beni ammortizzabili diversi dagli immobili non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale;
– Durata del contratto relativo agli immobili non inferiore a dodici anni.
Per i lavoratori autonomi
Durata del contratto relativo ai beni ammortizzabili diversi dagli immobili non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale (condizione non modificata);
Durata del contratto relativo agli immobili non inferiore a dodici anni.
Imposta di registro
A decorrere dal I gennaio 2014 le cessioni, effettuate dagli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi ad immobili strumentali per natura, anche se da costruire ed anche se assoggettati ad Iva, sono soggette all’imposta proporzionale di registro nella misura del 4%.
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
Imposta provinciale di trascrizione
A decorrere dal I gennaio 2014 non sono soggette al pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione le cessioni di mezzi di trasporto usati, nei confronti di soggetti che ne fanno commercio, a seguito di riscatto da parte del locatario nell’ambito di un contratto di leasing.
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU
L’art. 1, comma 715 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la possibilità di dedurre dal reddito di impresa o dal reddito di lavoro autonomo una quota, pari al 30% per il solo 2013 e del 20% a partire dal 2014, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Resta ferma l’indeducibilità assoluta dell’IMU ai fini IRAP.
L’ambito oggettivo della nonna fa riferimento espressamente ai soli fabbricati strumentali che per le imprese è di due tipologie: per natura in base alla classificazione catastale diversa da quella abitativa o per destinazione nel qual caso si deve aver riguardo all’utilizzo diretto ed esclusivo per Io svolgimento dell’attività di impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono sempre esclusi gli immobili merce.
Tra le altre novità in materia di IMU, la Legge di Stabilità ha disposto che l’IMU è applicata a regime a decorrere dal 2013. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari di lusso censite nelle categorie A/1, A18 e A/9.
4. RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E BONUS MOBILI: PROROGA DEI TERMINI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Si continua a puntare sui bonus edilizi come leve di sviluppo del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. La Legge di stabilità conferma, dunque, anche per il 2014 i predetti bonus senza riduzioni di aliquota, così come di seguito specificato:
Risparmio energetico
Tempistiche di utilizzo ed aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute per risparmio energetico:
 65%, per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014;
 50%, per le spese sostenute dal 01/01/2015 ai 31/12/2015. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. la detrazione si applica nella misura del:
 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo dal 06/06/2013 e il 30/06/2015;
 50%, per le spese che saranno effettuate dal 01/07/2015 al 30/06/2016.
Si precisa che, dal 01/01/2016 (dal 01/07/2016 per i condomini) l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alla ristrutturazione edilizia.
Ristrutturazione edilizia
Riguardo le spese di ristrutturazione edilizia, la Legge di stabilità concede un’ulteriore anno (sino al 31/12/2014) per poter beneficiare della detrazione Irpef del 50% con limite di spesa fissato a £96.000 per ogni unità immobiliare.
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 il bonus del 50% sarà ridotto di 10 punti, diventando bonus al 40% con i medesimi limiti massimi di spesa agevolata di €96.000.
In ultimo, si precisa che a partire dal 01/01/2016 sarà previsto il ripristino della detrazione Irpef al 36% con limite massimo di spesa pari a £48.000.
Bonus mobili
Altra importante novità contenuta nella Legge di stabilità 2014 riguarda il bonus mobili, la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, quindi fruibile solo dai proprietari o titolari di un diritto reale sull’abitazione, ovvero chi gode di usufrutto, uso, abitazione e superficie sull’unità immobiliare su cui si applicano gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.
La detraibilità dall’Irpef, nella misura del 50%, è prorogata a tutto il 2014 per le spese di mobili ed elettrodomestici (di classe energetica non inferiore ad A + ed A per i forni), su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 giuro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
5. LE NUOVE IMPOSTE D’ATTO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
La legge di stabilità introduce una nuova aliquota del 12% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Parimenti, vengono ripristinate le agevolazioni per la piccola proprietà contadina che vengono sottratte alla disciplina di soppressione generale delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie in terna di imposta di registro, sancita dal comma 4 dell’art. 10 del D.L. 23/2011. Nello specifico, viene stabilito che gli atti di trasferimento a titolo oneroso che riguardano terreni e relative pertinenze. qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti e posti in essere a favore di coltivatori diretti e IAP. scontano le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura de11.1%. Tali agevolazioni si applicano anche alle operazioni fondiarie operate attraverso l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI
I debiti iscritti a ruolo, cioè trasmessi dagli Enti creditori (uffici statali, agenzie fiscali, regioni. province e comuni) all’ Agente di riscossione, fino al 31 ottobre 2013. possono essere estinti senza pagare gli interessi per iscrizione (art. 20 DPR 602/72). gli interessi di mora (art. 30 del medesimo decreto) e le somme dovute a titolo di remunerazione (art. 17 Decreto Legislativo n. 112/99).
Per usufruire dell’agevolazione è necessario pagare in una unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, tutti gli altri importi addebitati in cartella.
Le procedure di riscossione restano sospese fino al 15 marzo 2014 (per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione)
Una volta ricevuti i pagamenti, gli Agenti della Riscossione dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2014 ai vari Enti e Amministrazioni l’elenco dei debitori e dei codici tributi per i quali è avvenuta la definizione.
Sempre nella stessa data, gli Agenti della Riscossione devono informare, tramite posta ordinaria, i debitori che hanno eseguito il pagamento entro il 28 febbraio 2014, dell’avvenuta estinzione del debito.
7. NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’ IMPOSTA
Il comma 574 della Legge stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta al 31/12/2013 (modello Unico 2014), a fronte di crediti derivanti da imposte sul reddito (Ires/lrpef) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed Irap. qualora utilizzati in compensazione orizzontale per importi superiori a €15.000 nel corso del periodo di imposta, il contribuente è tenuto obbligatoriamente a richiedere l’apposizione del visto di conformità (ad un professionista abilitato ovvero al soggetto che esercita la revisione legale di cui all’art. 2409-bis c.c.) relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito medesimo.
Nello specifico, la disposizione normativa introduce un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando, cioè, l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro. alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.
E’ necessario precisare che, a differenza di quanto avviene per i crediti IVA, le compensazioni in argomento non subiscono la restrizione relativa all’obbligo di differimento della compensazione al giorno 16 del mese successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso. Pertanto, il contribuente che intende utilizzare i crediti in esame maturati al 31 dicembre di ogni anno, ne avrà dunque facoltà a partire dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Si ricorda, infine, che a decorrere dal 2014 il limite annuo alla compensazione dei crediti di imposta, che fino al 2013 era fissato in €516.000, è stato innalzato ad €700.000.
8. TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI
I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall’importo (e quindi anche se di ammontare inferiore a E 1.000,00). con modalità che escludono l’utilizzo del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

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