CEDOLARE SECCA AL 10% PER LE LOCAZIONI CONCORDATE NEI COMUNI CALAMITOSI

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CEDOLARE SECCA AL 10% PER LE LOCAZIONI CONCORDATE NEI COMUNI CALAMITOSI

Vi sono ancora CAF e contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi, applicano, ai contratti concordati con opzione alla cedolare i cui immobili locati sono ubicati in Comuni ex calamitosi, la cedolare secca al 21% invece di quella agevolata al 10%. Ricordiamo che i presupposti per l’applicazione dell’aliquota della cedolare al 10% sono i seguenti:

  • Contratto di locazione a canone concordato, che, se sottoscritto dopo la data della firma degli accordi territoriali successivi al giorno 30/03/2017, dovrà essere attestato dalle associazioni di categorie firmatarie dell’accordo stesso;
  • Ubicazione dell’immobile oggetto della locazione in un Comune con stato di calamità naturale dichiarato nel periodo che va dai 5 anni precedenti il 28/05/2014. Occorre, quindi, far riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.

Le fonti normative sono le seguenti:

  • Articolo 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
  • Articolo 9 del DL 28 marzo 2014, n. 47, comma 2-bis.
  • Articolo 4, comma 3-novies, del DL 30 dicembre 2019, n. 162 ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 9 del DL 2014, n. 47.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate:

  • Risposta n. 470 del 2019.
  • Risposta n. 160 del 2023.

Si ricorda, inoltre, che le istruzioni al quadro “B” di Unico 2024 e modello 730/2024 riportano esattamente ciò che è previsto dalla Legge e cioè: “L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per il 2020, essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.

Sono diversi anni che l’U.P.P.I. richiede al legislatore nazionale di estendere l’agevolazione della cedolare secca al 10% su tutto il territorio nazionale e non solo per i comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da calamità naturali, a fronte di un contratto a canone concordato attestato dalle organizzazioni di categoria. Oltre ad incentivare i proprietari ad affittare immobili attualmente sfitti a fronte di agevolazioni fiscali importanti come la cedolare secca al 10% e la riduzione del 25% dell’IMU dovuta, gli inquilini avrebbero diritto ad un canone più calmierato rispetto quello di mercato ed una detrazione Irpef maggiore.

Rag. Andrea Casarini

Presidente UPPI Bologna

 

Per togliere ogni dubbio leggi la risposta n.160/2023 Agenzia Entrate
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