Basta con queste tasse!!! IMU: nuove regole già dal 2014 per i terreni montani

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Basta con queste tasse!!! IMU: nuove regole già dal 2014 per i terreni montani

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato in data 1/12/2014 che il DM 28/11/2014 detta nuove regole sulla classificazione dei terreni montani che incidono sull’esenzione dall’IMU già dal prossimo 16/12/2014.
I contribuenti proprietari di terreni agricoli, con l’esclusione dei coltivatori diretti che hanno regole diverse, dovranno versare, già dal prossimo 16 dicembre 2014, la quota IMU relativa ai terreni montani che insistono al di sotto dei 601 metri di altitudine ed in base alla classificazione fatta dall’Istat e raggiungibile al sito http://www.istat.it/it/archivio/6789 .
Bisogna quindi all’interno dei file selezionare la colonna “Altitudine del centro (metri)” e verificare se il Comune interessato ha un’altitudine superiore ai 601 mt, in tal caso l’esenzione continua, al contrario entro il 16/12/2014 sarà necessario versare in unica rata e senza sanzioni o interessi, la corrispondente Imu.
Molto probabilmente il Comune non ha deliberato l’aliquota corrispondente Imu in quanto in precedenza sapeva dell’esenzione dal tributo, quindi è probabile che scatterà l’aliquota residuale quella relativa agli “ Altri immobili”.
Al contrario i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, continueranno ad essere esenti.

L’UPPI è molto contrariata da detto provvedimento, che vede la luce solo 15 giorni prima della scadenza dell’IMU. Siamo stanchi di provvedimenti approvati in prossimità delle relative scadenze!
L’UPPI ricorda che l’articolo 3 dello Statuto del Contribuente (Efficacia temporale delle norme tributarie) recita al comma 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Ed il comma 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Sembra proprio che comunque si stia gia’ pensando ad una proroga a giugno 2015.
Andrea Casarini

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