Prorogati gli effetti di una legge incostituzionale! Fino al 31/12/15 varrà, salva futura abrogazione, la norma che sanzionava le mancate registrazioni dei contratti di locazione con una ridefinizione sanzionatoria del rapporto.

  /  ALTRO   /  Prorogati gli effetti di una legge incostituzionale! Fino al 31/12/15 varrà, salva futura abrogazione, la norma che sanzionava le mancate registrazioni dei contratti di locazione con una ridefinizione sanzionatoria del rapporto.

Prorogati gli effetti di una legge incostituzionale! Fino al 31/12/15 varrà, salva futura abrogazione, la norma che sanzionava le mancate registrazioni dei contratti di locazione con una ridefinizione sanzionatoria del rapporto.

Per la stessa violazione compiuta da locatore e conduttore il primo viene sanzionato ed il secondo premiato.

IL c.d. “decreto casa” d.l. 28/03/14 n. 47 recante “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015” convertito definitivamente in legge il 20/05/14 all’art. 4 ha introdotto il seguente comma:

1 – ter Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registarti ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Si tratta, come noto, della “sanzione” prevista dal Dl.vo 23/11, introduttivo della “cedolare secca” per le locazioni abitative tra privati (secondo l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate, giusta circolare 01/06/11 n. 6/E per la quale la disposizione, varrebbe esclusivamente nel caso in cui tutte due le parti siano privati. Con ciò verrebbe escluso che, se la parte conduttrice risulti essere persona giuridica, si possa applicare la disposizione. Tale conclusione si trae dal fatto che la norma esclude la disposizione per le locazioni “ … effettuate nell’esercizio di impresa …”. Tale vincolo, tuttavia ed a contrario rispetto a quanto dice l’Agenzia delle Entrate, dovrebbe valere esclusivamente per la parte locatrice. Sullo specifico punto vedi G.M. Perotto, in Arch. Loc. 2014, n. 2 pag. 140).

Tale norma è stata recentissimamente dichiarata anticostituzionale dalla Corte giusta sentenza 50/14.

Il vizio è stato rilevato per eccesso di delega.

In pratica il Governo ha legiferato là dove non ne aveva i poteri.

Nonostante ciò, secondo la “laconica” disposizione appena approvata, una legge incostituzionale viene mantenuta in vita nel nostro ordinamento.

Insomma l’illegalità elevata a legalità!

Evidente che detta disposizione verrà bersagliata da richieste di remissione alla Corte Costituzionale ancorchè ciò determinerà tempi e costi che graveranno la proprietà immobiliare.

Non rimane che aggiornarci agli sviluppi ed agli effetti che tale aberrante disposizione avrà nell’ordinamento e nella vita civile.

Dal C.S.G. UPPI

I coordinatori avv. Maria Luigia Aiani – avv. Ladislao Kowalski

You don't have permission to register