Dal CSG UPPI avv. Marco Gaito. Ordinanze che rimettono alla Corte Costituzionale la disposizione relativa alla determinazione del canone pari a tre volte la rendita catastale nel caso di mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione.
Monta il fronte della contrarietà alla sanzione prevista dalla legge introduttiva della cedolare secca per la quale, in mancanza di registrazione del contratto di locazione abitativo nei termini di legge, il contratto stesso può essere registrato tardivamente dal conduttore con diritto, a favore dello stesso, di una durata quadriennale rinnovabile da quella data e con un canone pari a tre volte la rendita catastale con esclusione, quindi, di quello liberamente pattuito.
La norma così congegnata ha, sempre, manifestato una natura medioevale, contraria ad ogni principio di diritto ma anche contraria la buon senso ed agli interessi del fisco.
Già il Tribunale di Salerno con propria ordinanza del 23/03/12 n. 206 aveva rilevato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs 14/03/11 n. 23, in attuazione della legge delega 05/05/09 n. 42, e ciò sotto diversi aspetti:
– innanzitutto per eccesso di delega non avendo l’originario provvedimento normativo autorizzato l’estensione sanzionatoria assunta dal legislatore delegato;
– perché ne risulta compresso, oltre il limite della ragionevolezza, il diritto di difesa in quanto, al cittadino che abbia violato il rispetto delle norme fiscali, non può essere ridotta la propria capacità negoziale incidendo, addirittura, sul diritto di proprietà inteso come diritto di percepire i frutti civili del bene legittimamente posseduto;
– sotto il profilo della sproporzione della sanzione. Ciò per la eccessiva ed ingiustificata compressione del diritto di proprietà e di quello dell’autonomia contrattuale legittimamente esplicata dalle parti. Inoltre per la totale ed assoluta assenza di interesse per il fisco. La intervenuta registrazione, ancorchè tardiva, del contratto, infatti, permette il recupero non solo dell’imposta evasa ma anche della sua espiazione mediante il pagamento della sovraimposta dovuta. Tra l’altro, nel caso, si innesca un diabolico sistema consistente nel fatto che, di fronte all’obbligo “solidale” delle parti in relazione alla registrazione del contratto, l’una parte (locatore) ne esce gravissimamente sanzionata nei propri interessi economici nel mentre, l’altra parte (conduttore), anch’egli tenuto alla registrazione nei termini, ne esce assolutamente premiato;
– ancora, con la indicata sanzione della riduzione del canone a tre volte la rendita catastale, ne esce gravemente depauperato il fisco medesimo. Lo stesso, infatti, invece di poter contare sull’IRPEF applicata al maggior canone concordato fra le parti per tutti gli anni di durata di contratto si troverà, al contrario, a percepire un IRPEF di gran lunga inferiore.
Insomma un legislatore delegato veramente pasticcione che, nella foga disperata di perseguire comportamenti fiscalmente scorretti riesce non solo ad applicare principi al di fuori dell’ordinamento giuridico e del buon senso ma arriva, addirittura, all’autolesionismo.
Nello stesso senso dell’ordinanza di cui sopra sta quella del Tribunale di Firenze, depositata il 15/01/13, di cui dà notizia l’avv. Marco Gaito del Centro Studi Giuridici dell’UPPI. Nel provvedimento, secondo corretto ed incontestabile principio, si rileva che “…. le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono determinare la nullità del negozio privato.”.
Rileva, inoltre, la stessa ordinanza, che non si capisce per quale motivo la sanzione di cui si discute debba trovare applicazione solo per le locazioni ad uso abitativo con esclusione di quelle non abitative che parimenti hanno notevole rilievo fiscale. Viene anche qui rilevato che, la sostituzione del valore del canone funziona “solo in senso favorevole al conduttore” ancorchè lo stesso abbia, al pari del locatore, violato le disposizioni fiscali in tema di obbligo di registrazione del contratto. Insomma una disparità di trattamento che grida vendetta al cospetto di ogni e qualsiasi corretto principio giuridico.
Rileva, inoltre, il giudice che si debba fortemente dubitare della possibilità di sanzionare “ … con la sua nullità/inefficacia, la clausola sulla misura del canone, altrimenti lecita, sostituendola d’imperio con la previsione di una misura legale”.
Anche tale ordinanza, pertanto, è nel senso di considerare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’indicato articolo di legge ancorchè solo sotto il profilo dell’eccesso di delega per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Il Centro Studi Giuridici UPPI manifesta la propria approvazione in relazione al contenuto degli indicati provvedimenti.
– avv. Ladislao Kowalski –
Coordinatore C.S.G. UPPI
All. Ordinanza tribunale SALERNO, quella del Tribunale di Firenze è allegata nel precedente articolo.
