Pubblicata in GU la Legge di conversione al DL 193/2016
Si chiama LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 (GU n.282 del 2-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 53), ecco il testo che riguarda le ritardate proroghe o risoluzioni dei contratti di locazione in cedolare.
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e’ sostituito dal seguente:
“3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto
di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volonta’ di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e’ stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa
pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e’ presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.