MANOVRA DI FERRAGOSTO: CONVERSIONE IN LEGGE Le disposizioni piu' importanti
La Legge 14 settembre 2011 n. 148, che ha convertito il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 , entrata in vigore il 17 /9/2011.
Gran parte delle novità fiscali originariamente previste dal Decreto Legge sono state interessate dal dibattito parlamentare che si è concluso con la presentazione da parte del Governo di un maxiemendamento che, di fatto, ha riscritto gran parte delle norme precedentemente introdotte dal Decreto.
Di seguito un commento delle principali novità introdotte:
Aumento dell’ aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%
Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, l’aliquota Iva ordinaria sale dal 20 al 21%.
Recupero somme non versate relative ai condoni fiscali del 2002
Equitalia avvierà azioni coattive nei confronti dei contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002. In caso di inadempienza, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili.
Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Società di comodo e società in perdita
L’aliquota Ires sul reddito minimo delle società di comodo è aumentata di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%). Non è possibile evitare questa maggiore tassazione né facendo rientrare la società di comodo in un consolidato fiscale, né applicando il regime di trasparenza fiscale.
Le società in perdita per 3 anni consecutivi (oppure per 2 + 1 in cui è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo) si considerano non operative a partire dal successivo periodo d’imposta.
Contrasto all’intestazione fittizia di beni a società
Sulla scia delle misure introdotte in materia di società di comodo, un’altra norma colpisce sempre la pratica elusiva di nascondere beni, utilizzati dalle persone fisiche, dietro lo schermo societario:
Se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, eccetera) di beni dell’impresa da parte di soci o familiari dell’imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). Inoltre i costi relativi a questi beni non sono deducibili dall’impresa o dalla società.
I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell’impresa in godimento a soci o familiare dell’imprenditore) dovranno essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli “sistematici” sulla posizione fiscale degli utilizzatori.
Contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di proroga fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi dichiara un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro verserà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3%. Il contributo sarà deducibile dal reddito Irpef. Per le regole specifiche si dovrà attendere apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 30 ottobre 2011. Restano confermate le misure già previste dalle manovre precedenti che riguardano i dipendenti del pubblico impiego e le cosiddette pensioni d’oro.
Aumento addizionali IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l`aliquota dell`addizionale IRPEF gia` dal 2012 dello 0,5% . Per i Comuni e`previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l`addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
Rendite finanziarie e ritenute
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali “non qualificate” e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l`economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti.
La nuova aliquota sarà applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi bancari.
Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) “non qualificate” (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione “secca” (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applicherà anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere “non qualificata”, nonché ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell` imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziché al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sara` possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l`eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla “rivalutazione” del costo.
Sanzioni accessorie per mancata fatturazione
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell`obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e` disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell`iscrizione all`albo o all`ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione e` disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione e` immediatamente esecutivo e viene comunicato all`ordine professionale perché ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell`esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria e` disposta nei confronti di tutti gli associati.
Sanzioni ridotte al 50% per chi si fa “tracciare”
Sono ridotte del 50% le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.
Ristrutturazioni agevolate 36%
Quando viene ceduto un immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36%, il bonus può essere anche mantenuto dal venditore (non è più previsto il trasferimento automatico all’acquirente).
Imposta money transfer
E’ istituita un’imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” e altri agenti in attività finanziaria. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini Ue e per quelli verso i Paesi Ue. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da chi ha matricola Inps e codice fiscale.
Imposta Provinciale di Trascrizione
Aumenta l`imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
Festività civili
A decorrere dall’anno 2012 lo Stato può modificare le date delle festività civili. Potranno cambiare le celebrazioni nazionali in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o coincidano con tale domenica. I giorni interessati saranno il 25 aprile il 2 giugno e il 1 maggio.
Limitazioni all’ uso del denaro contante
Riduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contanti o mediante assegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011). Se si supera questa somma devono essere utilizzati mezzi “tracciabili” (assegni, moneta elettronica, bonifici etc). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
Claudio Contini – Segretario Generale Uppi di Bologna
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale