LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LA DETERMINANO LE PARTI
Da una recente indagine effettuata dalle sedi provinciali dell’UPPI è emerso che le Agenzie delle Entrate locali interpretano in maniera diversa la durata della proroga del contratto di locazione della durata di anni 3+2, con specifico riferimento alla progoga dopo il primo quinquennio.
Infatti, per alcune Agenzie locali il contratto si proroga di 2 anni, per altre di 3 anni, per altre ancora di ulteriori 3+2; in altre ancora, la durata della proroga è indifferente.
E’ stato pertanto necessario chiedere un’interpretazione unitaria.
Anche a voler prescindere dall’interpretazione meramente giuridica, ciò che all’UPPI preoccupava, a tutela della categoria rappresentata, era che una errata indicazione della proroga dopo il primo quinquennio comportasse la perdita delle agevolazioni fiscali, in primis quella relativa all’aliquota al 10% della cedolare secca.
Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette, con nota del 27 giugno 2017 ha chiarito quanto segue; si riporta testualmente:
“Per quanto riguarda il rilievo formulato dall’associazione istante, secondo cui l’indicazione del corretto periodo di durata del contratto è necessaria al fine di evitare che il cittadino incorra in errori che potrebbero determinare la revoca di agevolazioni fiscali spettanti, si fa presente che gli Uffici dell’Agenzia effettueranno la liquidazione dell’imposta di registo dovuta in considerazione del periodo di durata del contratto di locazione dichiarato dalle parti nell’apposito modello RLI.
L’Ufficio non effettuerà, quindi, valutazioni in ordine alla corretta individuazione del periodo di durata del rinnovo del contratto di locazione 3+2 stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e, pertanto, il contribuente non incorre nella decadenza da eventuali agevolazioni spettanti (quali, ad esempio, l’applicazione dell’aliquota agevolata della cedolare secca pari al 10 per cento, prevista per i contratti di locazione di immobili a canone concordato riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenza di disponibilità abitative), sia per rinnovo di durata biennale che triennale”.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate non entra nel merito dell’interpretazione giuridica della norma (né, del resto, è suo compito farlo) e ci rassicura sul fatto che le agevolazioni fiscali permangono sia che si scelga la proroga biennale, che quella triennale, a condizione, naturalmente, che si tratti di contratto di locazione a canone concordato stipulato nei comuni c.d. ad alta tensione abitativa.
In conclusione, la durata della proroga successiva al primo quinquennio – ai fini fiscali – è determinata dalle parti contrattuali, che la indicheranno nel modello RLI.
Rimane dunque ancora da definire dal punto di vista legale quale sia la corretta durata della proroga che, a parere della scrivente, non può che essere triennale; infatti, mentre la durata triennale è la regola, la prima proroga biennale costituisce un’eccezione.
A cura del Centro Studi Giuridici dell’UPPI
Avv. Manuela Marinelli