L.BILANCIO: APPROVATO EMENDAMENTO PRESTITO SOCIALE COOP

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L.BILANCIO: APPROVATO EMENDAMENTO PRESTITO SOCIALE COOP

Nel corso della seduta di questa notte della 5° Commissione (Bilancio) del Senato, è stato approvato l’emendamento 3.0.9 (testo 2) alla Legge di Bilancio a prima firma del Senatore Franco Mirabelli, che ricostituisce il Fondo sostegno affitti con 20 milioni di euro in due anni (sicuramente serviranno altre risorse ma intanto è comunque un passo avanti) e poi è stato approvato l’emendamento 29.0.24 (testo 2) riguardante il prestito sociale delle Cooperative.
Qui il testo:
A.S. 2960
Emendamento Art. 29
29.0.24 (testo 2)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.
2. L’articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il CICR definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
a) prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;
b) prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) prevedere che ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera c).
5. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“c) accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale”.
6. Il Comitato di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative».

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