L. 18.12.08 n. 199 art. 1/bis
L. 18.12.08 n. 199 art. 1/bis: l’indicazione della registrazione e degli estremi della disdetta nei provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili sono richiesti, come necessari, per l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi pubblici: ci risiamo con le pregiudiziali fiscali rispetto alla tutela dei diritti!
Nota del CSG UPPI a cura degli avv. Aiani e Kowalski.