Il Decreto Anticrisi
IL DECRETO ANTI-CRISI E’ DIVENTATO LEGGE
Corrette le limitazioni al beneficio fiscale 55% sul risparmio energetico
Sul Supplemento Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009 e` stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, (c.d. Decreto anti-crisi) che ha introdotto importanti novità di carattere fiscale. Riportiamo di seguito le più rilevanti.
Deducibilità` dall`IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi. A decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d`imposta 2008, per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), e` riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997, quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro o le deduzioni riconosciute per ridurre il “cuneo fiscale“ connesso al costo del lavoro).
La deducibilità, secondo criterio di cassa (ossia nell`esercizio di pagamento dell`IRAP, ai sensi dell`art.99, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917/1986), spetta alle società di capitali ed enti commerciali, alle società di persone e ditte individuali, alle persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati (ai sensi dell`art.5, comma 3, del TUIR – D.P.R. 917/1986). agli esercenti arti e professioni, alle banche e imprese di assicurazione.
Per quanto riguarda i periodi d`imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto:
– il diritto al rimborso dell`ammontare dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito (sempre entro l`importo forfetario del 10% dell`IRAP dovuta), per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso;
– la possibilità di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di rimborso dell`importo dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte – art.38, D.P.R. 602/1973).
A tal fine, il rimborso sarà eseguito nell`ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011 (ai fini dell`eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all`integrazione di tali risorse con successivi provvedimenti legislativi).
Le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all`emanazione di un provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
Esigibilità IVA per cassa. La disposizione consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d`imposta con riferimento al momento di incasso dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni. Per avvalersi di tale regime, e` necessario che in fattura sia specificato che si tratta di “operazione con imposta ad esigibilità` differita“, con l`indicazione della relativa norma (art.7, D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella legge n.2/2009). In assenza di tale annotazione, infatti, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di esigibilità dell`IVA (art.6, comma 5, primo periodo del D.P.R. 633/1972). In ogni caso, l`esigibilità differita e` stabilita nel termine massimo di un anno dall`effettuazione dell`operazione, salvo l`ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Tale disposizione, inoltre, non si applica alle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge“ (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile). Va ricordato che l`efficacia della misura e` subordinata ad autorizzazione comunitaria sulla base della quale verrà successivamente emanato un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze con cui verranno definite le modalità operative.
Revisione degli Studi di Settore. Considerando gli effetti dell`attuale crisi economica gli Studi di Settore in vigore potranno essere integrati con Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze.
Rivalutazione dei beni immobili d`impresa. Introdotta, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare civilisticamente i beni immobili risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
La medesima rivalutazione, che dovrà effettuarsi nel bilancio al 31 dicembre 2008, potrà` assumere anche efficacia fiscale mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al 4% per i beni non ammortizzabili e al 7% per i beni ammortizzabili.
L`imposta sostitutiva dovrà essere versata o in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta 2008, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali del 3% annuo da versarsi contestualmente alla rata).
Gli immobili ammessi sono:
– i fabbricati strumentali, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva e` pari al 7%;
– i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva e` pari al 4%.
Non possono, invece, essere rivalutati:
– i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio e` diretta l`attività, per esempio il magazzino delle imprese edili);
– le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita).
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono:
– dal quinto esercizio successivo a quello in cui e` stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai fini dell`ammortamento fiscale;
– dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e` stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell`ipotesi di cessione degli immobili.
Tale disposizione comporta che, qualora l`immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all`esercizio d`impresa o al consumo personale o familiare dell`imprenditore) prima dell`inizio del sesto periodo d`imposta successivo a quello in cui e` stata effettuata la rivalutazione (e quindi prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Infine, si prevede la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l`imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
L`operazione di rivalutazione, infatti, da` luogo ad un saldo attivo, costituito dall`importo iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore attribuito ai beni che, al netto dell`imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in un`apposita riserva. Nel caso in cui il saldo venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell`imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, alla quale e` comunque attribuito un credito d`imposta, ai fini delle imposte sui redditi, pari all`ammontare dell`imposta sostitutiva pagata. Con l`affrancamento del saldo attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il pagamento dell`imposta sostitutiva del 10%, di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito imponibile da assoggettare all`aliquota IRES del 27,5%, o all`aliquota marginale IRPEF.
Detrazione del 36% IRPEF per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale. Nell`ambito della possibilità, ammessa per gruppi di cittadini organizzati, di realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di opere di interesse locale, viene a questi riconosciuto il diritto di fruire della detrazione IRPEF del 36% in ragione delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità previste per il beneficio fiscale. A seguito della legge di conversione, vengono modificate le modalità d`accesso all`agevolazione, che attualmente prevedono:
– l`obbligo di invio all`Ente locale della proposta riferita al progetto da realizzare;
– l`approvazione espressa, da parte dell`Ente locale, entro due mesi dalla presentazione della proposta, con regolamentazione delle fasi essenziali del procedimento di realizzazione e dei tempi di esecuzione. Nell`ipotesi di mancata risposta da parte dell`Amministrazione locale, la medesima s`intende respinta (principio del silenzio diniego).
Tale beneficio e` riconosciuto per lo stesso periodo di vigenza della detrazione Irpef del 36%, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2011.
Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
A seguito dell`approvazione della legge di conversione del D.L. 185/2008, e` stata eliminata sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (consistente nell`invio all`Agenzia delle Entrate di un`apposita istanza d`ammissione al beneficio fiscale, che si intendeva negata in caso di mancata approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d`imposta per il riconoscimento di tale agevolazione.
Con la riscrittura dell`art.29 viene attualmente previsto:
– per le spese sostenute nel periodo d`imposta 2008: il ripristino delle modalita` applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
– per le spese sostenute nei periodi d`imposta 2009 e 2010:
1. l`invio di una comunicazione all`Agenzia delle Entrate, secondo modalita` e termini da definirsi con Decreto che verra` emanato entro 30 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione n.2/2009;
2. la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente).
Infine, viene stabilito che, con successivo decreto, verranno apportate modifiche al D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti.
Ravvedimento operoso. Sono state notevolmente ridotte le somme a titolo di sanzione, da versare dai contribuenti che si avvalgono dell’ istituto del “ravvedimento operoso”.
Rag. Claudio Contini
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale