Commissione Tributaria Regionale PUGLIA Sentenza n.63/4/2021

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Commissione Tributaria Regionale PUGLIA Sentenza n.63/4/2021

L’UPPI ha sempre sostenuto questa tesi ed ha, con numerose istanze agli organi competenti, sempre richiesto di modificare la normativa assurda che costringe i proprietari a dichiarare i redditi di locazione commerciale per competenza e non per cassa.

Da il Sole 24 Ore del 26/04/2021
LOCAZIONI COMMERCIALI
Integrativa per recuperare l’Irpef pagata dopo lo sfratto
La Ctr Puglia consente di agire dopo l’ordinanza di convalida del tribunale
Bocciata la tesi del Fisco secondo cui le imposte si pagano fino a fine processo
Rosanna Acierno
A decorrere dalla data in cui si è reso definitivo l’inadempimento del conduttore, il locatore di un immobile commerciale non è più tenuto a pagare le imposte dirette sui canoni di locazione non percepiti. In base al principio costituzionale di capacità contributiva, infatti, le imposte devono essere pagate «sulla effettiva ricchezza del contribuente».
Perciò, a decorrere dall’anno di imposta in cui è stata resa l’ordinanza di convalida dello sfratto, è legittima l’eventuale presentazione da parte del locatore di una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa a favore) che, ai fini della determinazione della imposta dovuta, riporti soltanto il valore catastale dell’immobile commerciale al posto dei canoni di locazione non percepiti.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr Puglia 63/4/2021 (presidente De Bari, relatore Dammacco), pronunciandosi sul recupero a tassazione dei canoni di locazione di immobili commerciali non percepiti dal locatore per morosità del conduttore.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento con cui il Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate recuperava nei confronti di una contribuente maggiore Irpef e relative addizionali su canoni di locazione di un immobile commerciale.
In ragione della mancata percezione dei canoni di locazione e dello sfratto per morosità nei confronti del conduttore, convalidato con apposita ordinanza del Tribunale, la contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Ctp di Taranto che, nell’accogliere le contestazioni, con sentenza 497/03/2017 lo annullava.
Contro questa sentenza, la direzione provinciale di Taranto delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Ctr Puglia, eccependo peraltro la violazione da parte del giudice di primo grado dell’articolo 26 del Dpr 917/86 e l’errata applicazione di principi affermati dalla Corte di cassazione.
Si ricorda, infatti, che a norma dell’articolo 26, comma 1, primo periodo del Dpr 917/86 e come affermato da numerose sentenze di legittimità, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fino a quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, dal momento che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Sebbene consapevoli dell’esistenza di alcune pronunce di legittimità (si vedano in questo senso le sentenze di Cassazione n. 651/2012 e n. 11158/2013) secondo cui, in assenza di un procedimento giurisdizionale concluso, il canone di locazione vada comunque dichiarato ancorché non ancora percepito, i giudici regionali pugliesi hanno ritenuto di dovere aderire al principio costituzionale secondo cui il carico fiscale deve essere ragguagliato alla «capacita? contributiva» cioè alla effettiva ricchezza a disposizione del contribuente.
Pertanto, la Ctr Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia e, per gli effetti, ha ritenuto legittima la presentazione da parte del locatore di una nuova dichiarazione dei redditi integrativa a favore riportante, ai fini del calcolo della imposta dovuta, il valore catastale dell’immobile commerciale in luogo dei canoni di locazione non pagati.

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