Cedolare secca: PICCOLI PROPRIETARI, PICCOLI REDDITI, PICCOLI PATRIMONI, MA GRANDI PROBLEMI.

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Cedolare secca: PICCOLI PROPRIETARI, PICCOLI REDDITI, PICCOLI PATRIMONI, MA GRANDI PROBLEMI.

Si parla tanto di “cedolare secca” sui redditi da locazione… Sì, si parla solo, ma i fatti dove sono e quali sono?

Il 4 agosto 2010, data di pubblicazione del nostro primo comunicato stampa riguardante la “cedolare secca”, avevamo già segnalato che per chi aveva un reddito inferiore ai 28.000 euro conveniva ancora applicare la vecchia tassazione sulle locazioni abitative.

Così com’è attualmente strutturata la “cedolare secca”, NON VA!

Non conviene a chi (e quindi alla stragrande maggioranza dei piccoli proprietari) ha un reddito fino a 28.000 euro (cioè a chi rientra nell’aliquota Irpef fino al 27%). Potrebbe anche non convenire a chi ha redditi superiori ai 28.000 euro, con grandi detrazioni o deduzioni fiscali (tipo 36% o 55%), quando cioè la detrazione o deduzione non ha più capienza nell’imposta netta.

Si costringeranno tutti i contribuenti, pertanto, a simulare una doppia dichiarazione dei redditi, per verificare esattamente la convenienza.

Lo ripetiamo ancora: visto che la “cedolare secca”, allo stato attuale, è calcolata sull’intero canone di locazione, auspichiamo una modifica legislativa che la calcoli sulla base imponibile della vecchia tassazione.

L’attuale tassazione ordinaria, infatti, calcola le imposte sull’imponibile della locazione all’85% se trattasi di locazione abitativa libera (c.d. 4+4), oppure su una base imponibile pari al 59,50% della locazione per i canoni concordati nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Solamente così la “cedolare secca” avrà successo e a chi dice che manca la copertura finanziaria per poterla attuare, noi rispondiamo che con il gettito derivante dall’inasprimento delle sanzioni, così come attualmente previsto, si trova tranquillamente la copertura necessaria. Benvenuta anche l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione alla Questura o agli organi competenti della cessione di fabbricato.

La registrazione del contratto ne sostituirà l’obbligo; in realtà la Commissione Fiscale Nazionale UPPI aveva già realizzato e proposto un nuovo modello 69 da presentare all’Agenzia delle Entrate contenente sia i dati catastali che gli estremi del documento di riconoscimento del conduttore.

Seguiamo l’evoluzione!

Andrea Casarini
Presidente Provinciale
UPPI BOLOGNA

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