ASSEMBLEE CONDONIALI & GREEN PASS
Il d.l 105 del 23.07.21, all’art. 3, ha introdotto il c.d. green pass e subito è sorto il dubbio se, per la partecipazione alle assemblee condominiali in presenza, sia necessario essere muniti del documento ed a chi spetti l’onere del controllo.
La risposta è che per la partecipazione alle assemblee non serve essere muniti della certificazione.
Ciò si desume dal testo letterale della disposizione che non fa riferimento alcuno a tali eventi.
Tuttavia, a seguito di precisazioni ministeriali, che sotto un profilo gerarchico non possono modificare il testo normativo, si è precisato che il g.p. è necessario nel caso in cui la assemblea si svolga nei locali di centri culturali, sociali e ricreativi (vedasi la elencazione contenuta nella norma).
Nel caso, tuttavia, l’obbligo di accertamento sta in capo ai responsabili dei centri medesimi con eventuale delega e ferma le responsabilità per le violazioni.
La sanzione prevista per la violazione è da € 400,00 ad € 1.000,00 oltre alla chiusura dei locali da 1 a 10 giorni.
Consegue ulteriormente, alla disposizione, l’obbligo di controllo per gli accessi a piscine e centri sportivi al chiuso. Ciò in capo ai gestori delle attività e dell’amministratore nel caso la gestione sia del condominio.
dal Centro Studi Giuridici UPPI
a cura dell’avv. Ladislao Kowalski