LOCAZIONI A STRANIERI: MAGGIORI CERTEZZE PER I PROPRIETARI

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LOCAZIONI A STRANIERI: MAGGIORI CERTEZZE PER I PROPRIETARI

LOCAZIONI A STRANIERI:
MAGGIORI CERTEZZE PER I PROPRIETARI

Stranieri e permesso di soggiorno. Torniamo ad affrontare il tema della locazione a favore di stranieri su cui ci si era soffermati tempo addietro poiché la nuova legge in materia di sicurezza ha modificato la normativa riguardante il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno, eliminando la situazione di incertezza che la precedente normativa (ed alcune sentenze) aveva ingenerato nei proprietari.
Differenze tra precedenti ed attuali disposizioni. Ricordiamo che la precedente normativa, introdotta con la legge 24/07/2008 n. 125, di conversione del decreto legge 23/05/2008 n. 92, aveva reso per i locatori seriamente problematico locare senza timori immobili a favore di stranieri, ancorchè muniti di regolare permesso di soggiorno, e da più parti si era auspicato un intervento chiarificatore del legislatore, ora finalmente realizzatosi.
Nella nuova formulazione infatti il reato in questione si configura esclusivamente quando, con riferimento al permesso di soggiorno, la situazione di irregolarità dello straniero sussiste al momento della stipulazione (o del rinnovo) del contratto di locazione.
Il testo prima vigente prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto, avesse dato alloggio ad uno straniero (intendendosi per tale il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, o l’apolide) privo di titolo di soggiorno presso un immobile di cui avesse avuto la disponibilità, ovvero lo avesse ceduto anche in locazione.
Ora, poiché la durata massima – salvo rinnovo – dei permessi di soggiorno è pari a due anni, si era posta la questione della configurabilità o meno del reato (in qualche occasione da qualche giudice riconosciuta) nell’ipotesi di revoca o mancato rinnovo del permesso durante la vigenza del contratto di locazione, stipulato, spesso, per un periodo superiore a quello di durata del titolo di soggiorno.
L’attuale formulazione dell’art. 12, comma 5-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero del 25 luglio 1998, n. 286 prevede ora, in maniera più chiara e lineare, la medesima pena della reclusione da sei mesi a tre anni (oltre alla sanzione della confisca del bene, purché il medesimo non appartenga a persona estranea al reato) per “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”.
Fattispecie di reato. Il reato è pertanto ora configurabile esclusivamente se l’inquilino straniero sia in una situazione di irregolarità al momento della stipulazione (o del rinnovo) del contatto di locazione e, viceversa, eventuali revoche e mancati rinnovi del permesso di soggiorno in corso di locazione non determinano alcuna responsabilità in capo al locatore.
Rinnovo del contratto: anche tacito o solo se espresso? Rimane ora solo da chiedersi se l’espressione “rinnovo” sia comprensiva anche dei rinnovi automatici o taciti, ovvero riguardi solo quelli che si perfezionano con la formale stipula di un nuovo contatto.
L’interpretazione che appare più corretta ed in linea con la ratio della norma sembra sia quella di ricomprendere esclusivamente l’ipotesi di rinnovazione espressa mediante il perfezionamento di un nuovo contratto.
Vi sono in tal senso principalmente due ordini di ragioni; innanzitutto perché il diniego di rinnovo del contratto da parte del locatore alla prima scadenza è previsto solo per le ipotesi tassativamente indicate dalle legge, e fra queste non vi rientra la perdita di validità del titolo di soggiorno del conduttore ed in secondo luogo perchè il titolo di soggiorno ben potrebbe perdere validità anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla legge e, pertanto, in un momento in cui al locatore sarebbe pertanto preclusa la possibilità di fare cessare il contratto.
Si deve ragionevolmente ritenere che col termine “rinnovo”, il legislatore abbia inteso la “rinnovazione espressa” della locazione, da manifestarsi quindi esclusivamente con la volontà di dar vita ad un nuovo contratto locativo.

Centro Studi Giuridici U.P.P.I.
a cura dell’Avv. Tiziano Dozza (U.P.P.I. Ravenna)

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