SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DETRAZIONE DEL 55% (D.M. 6 agosto 2009)

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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DETRAZIONE DEL 55% (D.M. 6 agosto 2009)

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DETRAZIONE DEL 55%
(D.M. 6 agosto 2009).

Il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) aveva previsto l’emanazione di un provvedimento di modifica del D.M. 19.02.2007 per la semplificazione delle procedure da seguire al fine di poter usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il D.M. 06.08.2009 recante “Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, co. 349 della legge 27.12.2006, n. 296” introduce dette semplificazioni, che sono entrate in vigore lo scorso 11 ottobre 2009.
Di seguito le modifiche apportate.
1) Asseverazione. L’asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione, attestante la rispondenza dell’intervento ai requisiti di cui al D.M. 19.02.2007 può essere sostituita dall’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alla prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, da depositare presso le competenti amministrazioni insieme alla denuncia di inizio lavori.
2) Semplificazione per la sostituzione di finestre comprensive di infissi. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori dei materiali che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Non si devono più allegare le certificazioni dei singoli componenti.
3) Semplificazione per pannello solari realizzati in autocostruzione. E’ stato eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio certificato. E’ sufficiente produrre l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
4) Semplificazione per impianti di climatizzazione invernale. L’art. 9 del D.M. 19.02.2007 è stato modificato nel senso che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”.
Al comma 2 bis dell’art. 9 è stata aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2009.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione non deve più essere accompagnata dalle certificazioni dei singoli componenti. Bastano le dichiarazioni dei produttori.

La legge 99/09 ha modificato la legge 244/07 semplificando l’iter procedurale per l’ottenimento della detrazione del 55% nei casi di sositituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. 99/09) anche per tali interventi non è più richiesta l’acquisizione e l’invio ad ENEA dell’attestato di certificazione e qualificazione energetica, documento peraltro già non più necessario – v. L. 244/07 – per l’installazione di pannelli solari termici e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi.

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 2-bis, introdotto dal D.M. 99/09, la detrazione del 55% non è comulabile con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del D.M. 19.02.2007, recante “criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.L. 29.12.2003, n. 387.

Dal Centro Studi Giuridici dell’UPPI
A cura dell’avv. Manuela Marinelli

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